Ce.F.A.S.S Lecce
Modalità d’iscrizione – Elenco dei Mediatori Interculturali
In ottemperanza a quanto stabilito a seguito del Protocollo di Intesa siglato dal CEFASS il 13 febbraio 2019 unitamente al Garante dei Diritti dei Minori della Regione Puglia, la Procura della Repubblica per i Minori di Lecce, il Tribunale per i Minorenni di Lecce, il Centro Giustizia Minorile per la Puglia e Basilicata e l’ASL di Lecce.
Il presidente Anna De Tommaso,
richiamato il D.Lgs. 286/98 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, emanato in attuazione della delega contenuta nella Legge 40/98 recante “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che prevede che le Regioni adottino, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali, relativi a proprie iniziative e attività concernenti l’immigrazione;
considerato che il Testo Unico sopra richiamato ha introdotto e riconosciuto, per la prima volta, la figura del “Mediatore Interculturale” “al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi”;
vista la L. R. 32/2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”;
rende noto che:
- l’Elenco sperimentale dei Mediatori Interculturali è tenuto e gestito dal CEFASS;
- l’iscrizione è riservata esclusivamente ai Mediatori Interculturali formati e qualificati dal CEFASS;
- l’iscrizione al presente Elenco sperimentale è volontaria e non costituisce condizione necessaria per l’esercizio dell’attività professionale sul libero mercato;
- l’iscrizione al presente Elenco sperimentale è gratuita;
- il richiedente è tenuto ad indicare, nel modello di domanda, le esperienze acquisite nel campo della mediazione interculturale, specificando gli eventuali settori: sanitario; dell’educazione e della cultura; della giustizia; dell’inserimento nel mercato del lavoro; della presa in carico delle persone con fragilità sociali; dell’informazione e comunicazione con i cittadini;
- l’Elenco sperimentale dei mediatori interculturali sarà a disposizione di enti, aziende e istituzioni che intendano avvalersi dell’operato dei mediatori interculturali;
- in caso di atti e/o certificazioni false, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m. e i.;
- la formazione, la gestione e l’accesso ai dati degli iscritti all’Elenco sperimentale, garantirà il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali – D.Lgs. 196/2003 – art. 13 GDPR (Regolamento UE) 2016/679. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario alla finalità del trattamento.
- gli enti territoriali pubblici e privati potranno accedere all’Elenco sperimentale, individuando autonomamente le modalità per la selezione del mediatore richiesto. L’istituzione dell’Elenco sperimentale consentirà di fornire al territorio uno strumento nuovo, comunque non vincolante per gli enti e istituzioni che, naturalmente, nell’ambito della propria autonomia, potranno legittimamente scegliere altre modalità per l’affidamento di servizi ed incarichi inerenti la mediazione interculturale.